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DOCG "Franciacorta"
Disciplinare di produzione


D.M. 1 settembre 1995
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta".

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è riservata al vino spumante ottenuto esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. -
1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:
Chardonnay e/o;
Pinot bianco e/o;
Pinot nero.
2. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" rosè (rosato) il contenuto delle uve Pinot nero non deve essere inferiore al 15% del totale.
3. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" cremant non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" comprende per intero i territori amministrativi dei seguenti comuni ( 1 ):
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
...
Art. 4. -
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni a giacitura pedocollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.
3. Sono da escludere tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 496 mt. s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta".
4. Sono da escludere, inoltre, tutte le zone e le aree comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura.
5. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera ed a pergola) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due volte per campagna.
7. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" non deve essere superiore a 100 quintali pari ad un massimo di 65 ettolitri di vino finito. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita accurata delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
8. La raccolta delle uve deve essere fatta solo in modo da non compromettere la integrità degli acini.
9. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 calcolati sul sesto d'impianto, fatti salvi i nuovi vigneti a sylvoz o a pergola la cui densità a ettaro non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi. Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e per i reimpianti è consentito esclusivamente sui terreni a terrazzamento.
10. Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5%.
12. La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro diverso da quello fissato nel presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela della denoninazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5. - 1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, imbottigliamento (tiraggio) e fermentazione in bottiglia del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.
3. Le bottiglie non etichettate ed ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché con tappo a corona recante il "logo" di cui al seguente art. 7 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio possono essere cedute nell'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente comma.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
5. È vietato l'uso del travaso o trasferimento da un contenitore ad un altro con l'impiego della filtrazione o centrifuga.
6. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%.
7. Le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 6% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta".
8. Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
9. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti anche per il vino a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco), ma non viceversa. Inoltre, con la scelta di cantina, è consentito passare dal vino base della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima della aggiunta dello sciroppo zuccherino, al vino tranquillo a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco), ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco).
10. Nel caso in cui il vino spumante non raggiunga al termine della elaborazione i requisiti prescritti per l'ottenimento della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", il prodotto di cui trattasi non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
11. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per il "Franciacorta" millesimato è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino della annata di riferimento.
12. L'imbottigliamento del vino in elaborazione è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane.
13. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" deve essere affinato almeno diciotto mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di venticinque mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente.
14. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende elaboratrici si compone di almeno trenta mesi di affinamento in bottiglia ed è immesso al consumo dopo trentasette mesi dalla data di inizio della vendemmia della componente cui si riferisce il millesimo.
15. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Lombardia dopo una attenta e approfondita valutazione del prodotto, può vietare l'uso del millesimo.

Art. 6. -
1. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche in relazione alle diverse tipologie:
"Franciacorta": colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidità totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Franciacorta" rosé: colore: rosato più o meno intenso; odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidità totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille.
2. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" possono essere immessi al consumo anche con la tipologia cremant, ai sensi delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.
3. È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

Art. 7. -
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
2. È consentito, altresì, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. È vietato, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi gran, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.
4. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, vigne, comuni, località, frazioni comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici.
5. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", non millesimato, non deve recare l'annata di produzione delle uve.
6. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" millesimato può recare l'annata di produzione delle uve.
7. Per il "Franciacorta" rosato è ammessa esclusivamente la designazione "rosè". Solo i vini "Franciacorta" di cui all'art. 2, comma 3, del presente disciplinare, possono recare la designazione "cremant".
8. In etichetta, per identificare il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", è vietato specificare il metodo di elaborazione e utilizzare il termine "vino spumante". In sostituzione deve essere utilizzata la equivalente sigla comunitaria V.S.Q.P.R.D.
9. Per le qualificazioni riferentesi alle caratteristiche di sapore e la loro obbligatoria utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" valgono le disposizioni e i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, fino alla caratteristica di sapore demisec.
10. La specificazione tradizionale "denominazione di origine controllata e garantita" deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione "" Franciacorta" senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.
11. Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare sempre con caratteri di stampa e di altezza e di dimensione pari e non superiori a quelli usati per la denominazione "Franciacorta".
12. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo per tutti i produttori del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" e consistente in una lettera "F" (effe maiuscola) con parte superiore merlettata e nella dicitura frontale "D.O.C.G." scritta verticalmente al lato destro della "F" e "Franciacorta" al lato sinistro.
Art. 8. -
1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" confezionato nel caratteristico abbigliamento riservato, deve essere immesso al consumo in recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme comunitarie in materia e con il tradizionale ancoraggio a gabbietta e tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Franciacorta" visibile all'esterno.
2. È consentita l'immissione al consumo della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità: 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3 litri.
3. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9 e superiori.

Art. 9.
In ottemperanza all'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita, il vino spumante di cui all'art. 1, secondo le norme CE e nazionali, deve essere sottoposto e superare una preliminare analisi chimico-fisica ed organolettica da effettuarsi su richiesta degli interessati. Ai sensi del punto 3 dell'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" all'atto della immissione al consumo nei recipienti e secondo le modalità previste al precedente art. 8, deve essere munito, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno recante una serie e un numero di identificazione anche unificato con il contrassegno IVA. Lo stesso contrassegno deve essere applicato in modo tale da non essere riutilizzabile.

(1) Testo rettificato dall'art. un. del D.M. 2 settembre 1996.

WEBMASTER L.ROMANO        GLOSSARIO

20/4/2004 14.54